Ultimo aggiornamento: 25 juin 2026
Il comma 5, art. 15 della Legge 394 del 06.12.1991 (Legge quadro sulle aree protette), dispone il diritto di prelazione a favore dell’Ente Parco sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all’interno delle riserve e delle aree di cui all’art. 12, comma 2, lett. a) e b) della medesima Legge. Tuttavia, poiché tali indicazioni riguardano specificamente le “riserve integrali” e le ”riserve generali orientate” così come definite nel sistema nazionale di classificazione delle aree protette, e considerato che allo stato attuale questo Ente non gestisce porzioni di territorio classificate in tali tipologie, il suddetto diritto di prelazione non trova applicazione.
Ai fini delle necessarie verifiche preliminari da effettuare nel corso delle istruttorie per le stipule dei relativi atti di compravendita di terreni ricadenti all'interno delle aree protette in gestione all'Ente Parco, è possibile scaricare la relativa dichiarazione di non applicabilità della suddetta normativa.