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Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Ultimo aggiornamento: Oct. 17, 2024

Sezione relativa a dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati, come indicato all'art.35 c.3 del d.lgs.33/2013.

Dichiarazioni sostitutive

In applicazione dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), dal 1 gennaio 2012 i certificati non potranno più essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi; i cittadini dovranno pertanto avvalersi dell'autocertificazione.

Di seguito è pubblicata un'informativa con la descrizione delle modalità per l'autocertificazione.

L'Ente può procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Acquisizione d'ufficio dei dati

Il d.lgs. n.33 del 2013 (come modificato dal d.lgs n.97 del 2016) stabilisce - all’art.35 comma terzo - che le pubbliche amministrazioni pubblichino nel sito istituzionale i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Di seguito sono forniti i dati richiesti.

Casella posta elettronica.

Recapiti telefonici uffici responsabili.

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