Ultimo aggiornamento: 19 Marzo 2024
La legge 18 giugno 2009, n. 69, ha previsto che «gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati». Le amministrazioni pubbliche hanno, come è noto, l'obbligo di rispettare il principio di trasparenza dell'azione amministrativa in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buona amministrazione.
La trasparenza infatti rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.
Per albo on-line si intende uno spazio informatico, accessibile senza formalità, nel quale sono pubblicati i documenti relativi ad atti e provvedimenti che, in base alla normativa vigente o per scelta delle singole amministrazioni pubbliche, devono essere resi potenzialmente conoscibili a chiunque.
La pubblicazione all'albo pretorio on line è prevista per tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo dell’Ente, per tutti i decreti del Presidente o Commissario dell’Ente, e per tutte le determinazioni dirigenziali del Dirigente unico dell’Ente e per tutti i Verbali della Comunità delle aree protette.
Sono inoltre pubblicate all'albo atti prodotti da altre p.a. che ne richiedano la pubblicazione all'albo.
Il cittadino dalla home page del sito internet istituzionale dell'ente può accedere all'albo pretorio: il sito informatico istituzionale è realizzato in modo da rispettare i princìpi di accessibilità, elevata usabilità, reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità così come previsto dall'articolo 53 del codice dell'amministrazione digitale.
Il processo di pubblicazione on line degli atti rispetta rigorosamente le indicazioni del garante della Privacy in materia.