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Maximum danger of forest fires

July 15, 2026

Il settore Protezione civile della Regione Piemonte ha dichiarato dallo scorso 8 luglio, e fino a successiva revoca, lo stato di massima pericolosità incendi boschivi, ai sensi della L.R. 15/2018 art 4. Gli incendi sono devastanti con grandi danni economici per la società e sono distruttivi per l'ambiente (perdita di biodiversità e rilascio di molta anidride carbonica).

Con forza ribadiamo che la prevenzione è fondamentale e che occorre massima attenzione e massimo rispetto delle regole da parte di tutti.

I divieti

E' vietato, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi:

  • accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

Le violazioni dei divieti e l’inosservanza delle prescrizioni, durante il periodo di massima pericolosità incendi boschivi comportano l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale L. 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

Le segnalazioni

In caso di incendio è necessario tempestivamente chiamare il numero unico di emergenza 112 con informazioni precise per limitare i danni all’ambiente e consentire interventi tempestivi, prima che l’incendio aumenti di forza e di capacità distruttiva.

Le sanzioni

L'articolo 13 della Legge Regionale 15/2018 (Sanzioni) prevede:
 1. Le violazioni dei divieti di cui all’articolo 10, commi 2 e 3 e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, comma 5 comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.
 2. Le violazioni di divieti e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 10 della l. 353/2000 "Divieti, prescrizioni e sanzioni" **
 3. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 

** somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

Attachments:

open_in_new Determination No. 1300 of July 5, 2026 Declaration of maximum danger status for forest fires throughout the territory of Piedmont. Starting from July 8, 2026 846.5 KB