Ultimo aggiornamento: Jan. 17, 2024
Nei Parchi e nelle Riserve è vietata la caccia, la raccolta dei fiori, l'accensione di fuochi e ogni attività che comporti sostanziali modifiche dello stato dei luoghi, mentre nelle Zone Speciali di Conservazione - ZSC - esterne ad aree protette è permessa l'attività venatoria.
Le normali pratiche agrosilvopastorali come lo sfalcio, la ceduazione o il pascolo sono sempre permesse ai proprietari e agli aventi diritto, nel rispetto delle leggi specifiche.
Ovviamente valgono tutte le norme regionali e nazionali in materia di ambiente, come il divieto di percorrere i sentieri con le moto, di disturbare gli animali, di abbandonare rifiuti, o di raccogliere funghi senza il tesserino o i prodotti del bosco in quantità eccessiva.
La principale normativa di riferimento per la Regione Piemonte è la legge regionale n.19 del 2009 oltre alle Misure di conservazione sito specifiche approvate per ogni singola Zona Speciale di Conservazione.
In ogni area protetta sono in vigore regolamenti specifici che è opportuno conoscere prima di compiere la visita.
Per ulteriori informazioni scrivere a info.alpicozie@ruparpiemonte.it