Accesso civico

Ultimo aggiornamento: 29 Luglio 2026

L'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione risulti obbligatoria per legge, nei casi in cui la stessa pubblicazione risulti omessa.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione, che si pronuncia sulla stessa. Il  responsabile della Trasparenza dell'Ente è il Dirigente  Marello Luca.  
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, oppure comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di ritardata o mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione oggetto della richiesta di accesso civico, l'instante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo 2 della Legge n. 241/1990 (metà di quello originariamente previsto, quindi 15 giorni) provvede alla pubblicazione nel sito del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente o, in alternativa, potrà comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

La differenza principale tra l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato (noto anche come FOIA italiano) risiede nell'oggetto della richiesta e nella finalità dello strumento: l'accesso semplice serve a visionare documenti che la Pubblica Amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare ma ha omesso, mentre l'accesso generalizzato permette di richiedere dati e documenti ulteriori non soggetti a pubblicazione obbligatoria.

Entrambi gli istituti sono regolati dal D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza).

Registri degli accessi

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Per le richieste utilizzare al momento la modulistica prevista per la richiesta di formale accesso agli atti.

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