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La raccolta funghi epigei spontanei

Ente Parchi Alpi Cozie

sul territorio regionale è disciplinata dalla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 che è stata modificata dalla legge regionale 8 settembre 2014, n. 7 con importanti novità sulla legittimazione all'esercizio dell'attività di raccolta.

La Legge regionale n.9/2015 ha nuovamente modificato la materia, conferendo alle unioni montane di comuni la facoltà di rilasciare ai residenti il titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei, valida sul solo territorio dell'unione montana di comuni, previo versamento di una somma inferiore, al massimo, di un terzo rispetto a quella stabilita con deliberazione della Giunta regionale fermo restando le modalità di versamento stabilite dalla Giunta regionale stessa.
 
I residenti dei comuni che insistono nelle aree protette delle Alpi Cozie devono quindi rivolgersi alle relative unioni montane di comuni dove già operative.
 
La documentazione di dettaglio è consultabile sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione Sostenibilità, salvaguardia ed educazione ambientale Salvaguardia e vigilanza › Tutela dei funghi epigei spontanei.

L'autorizzazione regionale "titolo per la raccolta" consiste nella ricevuta di versamento del contributo che non deve più essere corredata da marca da bollo. Il versamento può essere effettuato anche agli enti di gestione delle aree protette o alle unioni montane di comuni e alle forme associative dei comuni collinari.

VERSAMENTO ALL'ENTE PARCO

Per effettuare il versamento all'ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie - senza costi di commissione - occorre recarsi presso un qualsiasi sportello della banca Unicredit (tesoriere dell'Ente) ed effettuare un versamento di tesoreria utilizzando il codice Ente n.2469100.

I versamenti sono:
€ 5,00 per il titolo di raccolta con validità giornaliera
€ 10,00 per il titolo di raccolta con validità settimanale
€ 30,00 per il titolo di raccolta con validità annuale
€ 60,00 per il titolo di raccolta con validità biennale
€ 90,00 per il titolo di raccolta con validità triennale
La validità annuale è riferita all'anno solare.

La ricevuta di versamento dovrà riportare generalità e luogo di residenza del raccoglitore, luogo e data di nascita e nella causale la frase: "L.R. 24/2007 raccolta funghi anno ......"

I minori di 14 anni possono raccogliere gratuitamente purché accompagnati da un maggiorenne munito di titolo di raccolta valido. Restano validi ed efficaci sino alla loro naturale scadenza i titoli di raccolta conseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della legge.