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Photo credit Valentina Mangini

Animali esotici e legislazione

Laghi di Avigliana

specie esotichespecie invasive

Incaute introduzioni effettuate dall'uomo nel Parco dei laghi di Avigliana (e non solo...) hanno portato alla comparsa di "animali alieni" come il gambero della Luisiana, il pesce gatto punteggiato, il pesce siluro o le tartarughe guance rosse americane. Le specie esotiche invasive (animali o vegetali), adattatesi perfettamente ai nostri ambienti, entrano in concorrenza diretta con alcune specie autoctone e possono alterare lo stato degli habitat e degli ecosistemi naturali, compromettendo l'equilibrio ambientale e contribuendo alla scomparsa degli animali autoctoni più sensibili.

Ma cosa dice la legge in proposito?

In linea con tutte le principali convenzioni internazionali in materia di tutela della biodiversità e con la Strategia Nazionale per la Biodiversità, l’Italia opera attivamente per prevenire la diffusione di specie esotiche invasive e per controllare o eradicare quelle specie che siano già presenti sul nostro territorio.

Dal 1 gennaio 2015 è in vigore nei paesi dell’Unione Europea il Regolamento 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Il decreto legislativo n. 230 del 15 dicembre 2017, entrato in vigore il 14 febbraio 2018 e pubblicato in G.U. il 30 gennaio 2018, stabilisce le misure per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo.

In specifico, il decreto ha introdotto i seguenti divieti relativi alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (art.6):

· Introduzione o transito nel territorio nazionale;

· detenzione, anche in confinamento;

· allevamento e coltivazione, anche in confinamento;

· trasporto;

· vendita o messa in commercio;

· utilizzo, cessione a titolo gratuito o scambio;

· riproduzione o crescita spontanea;

· rilascio nell’ambiente.

In casi circoscritti e controllati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), il decreto prevede il rilascio di autorizzazioni e permessi in deroga ai divieti sopra-elencati (es. per orti botanici, giardini zoologici, istituti di ricerca, ecc.)

Chi detiene uno o più esemplari di specie esotiche inclusi negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale è tenuto a farne denuncia al MATTM entro i termini previsti dall’articolo 26 del decreto.

I possessori di animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive possono continuare a custodirli a condizione di:

  • essere in possesso dell’animale prima dell’entrata in vigore del Decreto 230/2017, o nel caso di aggiornamento dell’Elenco di specie esotiche invasive prima dell’entrata in vigore dello stesso;
  • denunciare il possesso dell’animale al Ministero dell’Ambiente entro 180 giorni;
  • adottare opportune misure per impedire la fuga dell’animale;
  • adottare opportune misure per impedire la riproduzione dell’animale.

La denuncia, con allegata una copia del documento di identità, deve essere inviata al Ministero dell’Ambiente tramite:

  • posta elettronica certificata: pnm-II@pec.minambiente.it 
  • oppure raccomandata con ricevuta di ritorno: Ministero dell’Ambiente, Direzione Protezione Natura, Divisione II, Via Cristoforo Colombo n. 44  - 00147 - Roma
  • oppure fax: 06-57223468

Per approfondimenti: http://www.specieinvasive.it/index.php/it/

 

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