Con legge regionale n.15 del 4 ottobre 2018 la Regione Piemonte ha dato attuazione alla Legge quadro in materia di incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n. 353).
Tra le misure necessarie per la prevenzione è disposto il divieto di abbruciamento diffuso di materiale vegetale su tutto il Piemonte nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo, quando il rischio di incendi è più elevato, fatte salve specifiche deroghe. Le violazioni potranno portare all’applicazione di sanzioni da un minimo di 200 a un massimo di 2.000 euro.
È vietata l’accensione di fuochi o l’abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.
Tra le deroghe ammesse, quelle per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati e per accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d’artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.
Tra le novità della legge figurano:
- la redazione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi come strumento di programmazione delle azioni a cui gli operatori devono fare riferimento;
- la possibilità di dichiarare lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, oltre che sull’intero territorio piemontese, anche su aree limitate;
- la definizione dettagliata delle funzioni della SOUP - Sala operativa unificata del Piemonte individuata quale centro di coordinamento interforze delle componenti del Sistema operativo AIB impegnate nelle operazioni di lotta attiva - e le modalità di attivazione delle flotte aeree di spegnimento;
- la concessione a enti pubblici o privati di contributi per la ricostruzione dei boschi danneggiati da un incendio, in modo particolare nelle aree maggiormente soggette a pericoli per l’incolumità dei cittadini.
La dichiarazione dello stato di massima pericolosità è tempestivamente resa nota, tramite gli strumenti di comunicazione della Regione, agli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB, agli enti territoriali, agli enti di gestione delle aree protette regionali alla cittadinanza.
Nelle aree naturali protette le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva sono effettuate in coordinamento con il Sistema operativo AIB.
Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni sono altresì esercitate dalla dalla polizia provinciale, dalla polizia municipale e dai guardiaparco regionali, limitatamente al territorio di rispettiva competenza.
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